Il Progetto Natura in Campo
I produttori agricoli e i trasformatori che intendono richiedere il marchio "Natura in Campo" devono inoltrare la domanda di concessione secondo il modello 1 – Adesione al sistema dei controlli di conformità all'ARP tramite l'ente gestore dell'Area protetta, di riferimento, verificando la sussistenza dei requisiti e accettando gli impegni stabiliti dall'apposito disciplinare. Per i soggetti richiedenti situati nelle SIC/ZPS o nei territori amministrativi dei Comuni privi di Aree Naturali Protette la Domanda, in mancanza di un Ente di gestione, deve essere inoltrata direttamente all’ARP. L'Area Protetta, attraverso il proprio personale tecnico e/o di quello dell’ARP, entro 30 giorni verifica la rispondenza di quanto dichiarato nella domanda e la sussistenza dei requisiti previsti nel disciplinare attraverso un sopralluogo in sito, secondo quanto previsto dal Piano dei Controlli.
Il disciplinare fornisce le indicazioni relative ai soggetti che possono richiedere il marchio, le regole generali per la concessione e l'uso del marchio., i controlli e le sanzioni previste.
I soggetti richiedenti e beneficiari del marchio devono sottostare alle disposizioni previste nel Dispositivo dei controlli di conformità , affinché i loro prodotti agroalimentari possano essere identificati con il marchio collettivo “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi”.
I soggetti che richiedono la concessione per l'uso del Marchio "Natura in Campo", devono lavorare nel rispetto delle misure di salvaguardia ambientale, del patrimonio e delle tradizioni locali. In particolare i requisiti contemplati nel disciplinare di concessione d’uso del marchio prevedono che:
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- I soggetti localizzati all’interno del perimetro delle Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS, per richiedere la concessione per l’uso del Marchio devono presentare i seguenti requisiti: a) rispetto di tutte le misure di salvaguardia ambientale e paesaggistica previste per l’area, ovvero delle norme previste nel Piano dell’Area Naturale Protetta di interesse e nel Regolamento dell’Area stessa, nonché delle regolamentazioni dei SIC e ZPS e delle misure di conservazione vigenti per l’area; b) non utilizzo, nel ciclo produttivo dell’azienda interessata, di sementi geneticamente modificate e/o mangimi contenenti OGM; c) ottenimento dei prodotti agro-alimentari con ingredienti non contenenti OGM.
- I soggetti che non ricadono all’interno del perimetro delle Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS, ma sono localizzati nel territorio amministrativo dei Comuni interessati parzialmente dalle stesse, possono ottenere l’uso del Marchio se dimostrano di possedere i seguenti requisiti: a) attuare pratiche di salvaguardia ambientale tali da consentirgli, in sede di prima richiesta di concessione d’uso del marchio, il raggiungimento di un valore pari almeno a 1,5 punti come sommatoria dei punteggi dei requisiti di cui all’art 7 del disciplinare; b) non utilizzo, nel ciclo produttivo dell’azienda interessata, di sementi geneticamente modificate e/o mangimi contenenti OGM; c) ottenimento dei prodotti agro-alimentari con ingredienti non contenenti OGM.
- I soggetti che ricadono nei territori amministrativi dei Comuni privi di Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS, possono ottenere l’uso del Marchio se dimostrano di possedere i seguenti requisiti: a) impiegare totalmente materie prime provenienti/ottenute all’interno del sistema delle Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS. b) attuare pratiche di salvaguardia ambientale tali da consentirgli, in sede di prima richiesta di concessione d’uso del marchio, il raggiungimento di un valore pari almeno a 1,5 punti come sommatoria dei punteggi dei requisiti di cui all’art 7 del disciplinare; c) non utilizzo, nel ciclo produttivo dell’azienda interessata, di sementi geneticamente modificate e/o mangimi contenenti OGM; d) ottenimento dei prodotti agro-alimentari con ingredienti non contenenti Organismi Geneticamente Modificati.
Il rinnovo della concessione dell’uso del Marchio avviene tacitamente. Ogni tre anni il beneficiario viene sottoposto ad una verifica ispettiva di rinnovo per accertare il rispetto dei requisiti previsti dal Disciplinare. Nel caso di cessione di impresa o ramo d’azienda da parte del beneficiario, il subentrante perde il diritto all’uso del marchio, a meno che questi non riavvii la procedura di concessione. In caso di mancato rinnovo della concessione d’uso del Marchio, questo deve essere rimosso da tutte le etichette, targhe, brochure e documenti.
- Documenti Collegati:
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- Scarica l’estratto dal BURL n. 21 del 7/06/2010 – Supplementi ordinario n. 108
- Disciplinare Natura in Campo
- Dispositivo di controllo di conformità
- Modello 1 - Adesione Natura in Campo
- Modello 2 – Parte I
- Modello 2 – Parte II
- Modello 3 – Verbale di verifica
- Modello 4 – Rapporto di non conformità
- Modello 5 – Certificato di conformità
- Modello 6 – Certificato di non conformità
- Modello 7 – Conformità etichetta
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